T.A.R. Umbria, Sezione I, 9 maggio 2013
Autore: La Redazione - Pubblicato il 28 maggio 2013
[A] Sul piano civilistico, i dati catastali - benché meramente indiziari quanto alla consistenza del diritto di proprietà ben possono identificare l'immobile trasferito. [B] Il solo elemento della denuncia di variazione catastale dell’immobile intervenuto nel 1992, pacificamente rurale secondo le indicazioni risultanti dall’atto pubblico di compravendita del 1974 e senza alcun rapporto di strumentalità con l’attività agricola, non può avere autonomo valore sotto il profilo urbanistico e per gli oneri concessori
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